La notizia di qualche giorno fa che riportava l’omicidio di una giovane ragazza pakistana in Italia da parte del padre con la complicità dei familiari, ci ha riportato indietro di 25 anni, quando anche in Italia il delitto d’onore era previsto dal codice penale.

Art. 587 codice penale Rocco
(in vigore dal 1930 e abrogato con la legge n.442 del 5.8.1981)

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.

Il delitto d’onore in Pakistan è molto diffuso e nel 2005 sono state all’incirca un migliaio le uccisioni motivate dal delitto d’onore.

Il segretario della Commissione nazionale di Giustizia e pace, Peter Jacob, intervistato da AsiaNews ha dichiarato:

“Se questo assassinio fosse successo qui, il nonno o la madre della ragazza uccisa sarebbero andati alla polizia a denunciare l’omicidio, diventando nello stesso tempo accusatori e custodi degli accusati. L’assassino sarebbe stato arrestato e mandato in prigione, ma dopo qualche tempo essi lo avrebbero perdonato. In questo modo, dopo qualche mese, l’assassino sarebbe di nuovo libero”

Ricordiamo inoltre che in Pakistan è in vigore la pena di morte che nel 2005 ha portato a 42 esecuzioni (18 in meno che negli Stati Uniti), ma che nonostante questo il paese non è considerato uno stato “canaglia”, in quanto fedele alleato del Occidente nonostante i diritti civili siano rimasti a oltre 25 anni fa.

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